Split payment: il committente pubblico versa l'IVA al posto tuo
La scissione dei pagamenti (articolo 17-ter) è prorogata fino al 30 giugno 2029, le società quotate ne sono uscite il 1° luglio 2025 e l'inversione contabile prevale sempre.
Zirko RedaktionPubblicato: Aggiornato: 10 min di lettura
Indice
Nella scissione dei pagamenti l'IVA la esponi in fattura, ma non la incassi. Il committente pubblico ti paga solo l'imponibile e versa l'imposta direttamente all'Erario. Per un'impresa che compra materiale con IVA e la rivende dentro una prestazione, questo significa una cosa sola: il credito IVA cresce e non si scarica più sui versamenti.
Non è un dettaglio contabile. È la ragione per cui un'impresa edile che lavora molto con Comuni e ASL si ritrova ogni trimestre a chiedere un rimborso invece di compensare.
Chi è dentro, oggi
L'articolo 17-ter del DPR 633/1972 disegna due cerchi. Il comma 1 è quello grande:
«Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, [...] per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.»
Il comma 1-bis estende a cinque categorie:
| Lettera | Soggetti |
|---|---|
| 0a) | Enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona |
| 0b) | Fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento |
| a) | Società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri (art. 2359, primo comma, n. 2, c.c.) |
| b) | Società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche o dagli enti e società delle lettere 0a), 0b), a) e c) (art. 2359, primo comma, n. 1, c.c.) |
| c) | Società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento da amministrazioni pubbliche o dagli enti e società delle lettere precedenti |
La lettera d) non c'è più. Riguardava le società quotate nell'indice FTSE MIB ed è stata soppressa dal D.L. 17 giugno 2025, n. 84; l'articolo 10, comma 2, dello stesso decreto fissa la decorrenza: «ha effetto a decorrere dal 1° luglio 2025 e si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data». Se hai in archivio istruzioni di fatturazione di un committente quotato scritte prima di quella data, sono superate.
Fino a quando
Il comma 1-ter lega la vita dell'istituto a una concessione europea:
«Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.»
La deroga precedente scadeva il 30 giugno 2026. Il Consiglio l'ha rinnovata con la decisione di esecuzione (UE) 2026/1728, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 15 luglio 2026: lo split payment resta applicabile fino al 30 giugno 2029, senza interruzione rispetto al 1° luglio 2026.
Vale la pena tenere questa data in agenda, perché la norma italiana non ha una scadenza propria: si spegne quando si spegne l'autorizzazione europea.
L'attestazione che puoi pretendere
È la parte più utile dell'articolo e quasi nessuno la usa. Comma 1-quater:
«A richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e 1-bis devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo. I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all'applicazione del regime di cui al presente articolo.»
Funziona in due direzioni. Ti dà il diritto di chiedere per iscritto — e per una società partecipata al 68 o al 72 per cento la differenza non la puoi vedere da fuori. E ti dà, una volta ottenuta l'attestazione, un obbligo e insieme una copertura: hai applicato quello che il committente ha dichiarato.
Per una prima fattura verso un ente o una partecipata, questa richiesta è cinque minuti di lavoro che evitano una nota di variazione.
Chi resta fuori, anche se il committente è pubblico
Il reverse charge prevale. La regola non è una interpretazione, sta nel comma 1: la scissione riguarda le operazioni per le quali i committenti non sono debitori d'imposta. Nell'inversione contabile lo sono. La circolare 15/E del 13 aprile 2015 lo conferma: sono esclusi dallo split payment «per espressa previsione normativa, gli acquisti per i quali l'ente è "debitore d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto"».
Per un'impresa edile è il caso di tutti i giorni: la pulizia dei locali di un ente pubblico, l'installazione di impianti, il completamento — tutte prestazioni dell'articolo 17, sesto comma, lettera a-ter). Se l'ente le acquista per la propria sfera commerciale, si applica il reverse charge e non lo split payment.
E per gli acquisti misti la circolare descrive un passaggio preciso che tocca a loro fare, non a te:
«In tali casi, la PA dovrà comunicare al fornitore la quota parte del bene o servizio acquistato da destinare alla sfera commerciale, determinata con criteri oggettivi, in relazione alla quale è applicabile il meccanismo del reverse charge. Alla quota parte [...] da destinare alla sfera istituzionale non commerciale tornerà applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti.»
Una sola fattura, due trattamenti, e la ripartizione la fornisce l'ente per iscritto. Se non arriva, chiedila prima di emettere.
Le prestazioni con ritenuta. Il comma 1-sexies esclude le prestazioni di servizi «i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600». La circolare 15/E precisa che l'esclusione «fa riferimento solo alle ipotesi in cui è la stessa PA che corrisponde il compenso a dover effettuare la ritenuta». È il caso del professionista, non quello dell'impresa artigiana che fattura corrispettivi d'impresa — la ritenuta che un'impresa subisce davvero passa da un'altra strada: la ritenuta dell'11 per cento sul bonifico parlante.
Gli enti gestori di demanio collettivo, per le cessioni e prestazioni afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico (comma 1-quinquies).
La fattura, in concreto
L'articolo 2 del D.M. 23 gennaio 2015 — il decreto attuativo richiamato dal comma 1 — dice che i fornitori «emettono la fattura secondo quanto previsto dall'articolo 21 del decreto n. 633 del 1972 con l'annotazione scissione dei pagamenti».
Quindi:
- IVA esposta, con aliquota e imposta come in una fattura normale;
- l'annotazione «scissione dei pagamenti» (o «split payment»), con il richiamo all'art. 17-ter;
- nel file FatturaPA, l'esigibilità dell'IVA si indica con il valore
S, accanto ai preesistentiI(immediata) eD(differita); - il totale documento resta comprensivo di IVA, ma l'ente ti paga il solo imponibile.
Sulla registrazione, la circolare 15/E è chiara: l'imposta indicata in fattura non confluisce nella tua liquidazione periodica. Non la versi tu, e non la devi «neutralizzare» con artifici.
Se sbagli, e se sbaglia il committente
La circolare prevede entrambi i casi:
- hai emesso fattura con IVA ordinaria dove serviva la scissione, e la PA non ti ha pagato l'IVA: puoi regolarizzare con una nota di variazione ex art. 26, terzo comma, e un nuovo documento con l'indicazione «scissione dei pagamenti»;
- hai emesso fattura con «scissione dei pagamenti» dove non serviva: «lo stesso dovrà correggere il proprio operato ed esercitare la rivalsa nei modi ordinari. In tal caso, le PA dovranno corrispondere al fornitore anche l'IVA relativa all'operazione ricevuta».
E per le note di variazione in diminuzione su una fattura in split payment: vanno numerate, devono indicare l'ammontare della variazione e della relativa imposta e fare esplicito riferimento alla fattura originaria; il fornitore non porta in detrazione l'imposta corrispondente, ma esegue solo un'annotazione in rettifica nel registro dell'art. 23, senza effetti sulla liquidazione.
La conseguenza vera: la cassa
Ogni fattura in split payment è una fattura su cui non incassi imposta ma hai già pagato imposta a monte, sul materiale, sui noli, sui subappalti. Se la quota di lavori pubblici è alta, il credito IVA diventa strutturale.
Il legislatore lo sapeva e ha messo due contrappesi, entrambi ricordati dalla circolare 15/E:
Il calcolo dell'aliquota media. Le operazioni in split payment entrano nel calcolo del presupposto «aliquota media» dell'art. 30, secondo comma, lettera a), del decreto IVA, fra le operazioni cosiddette ad aliquota zero. Non sono un presupposto autonomo di rimborso, ma concorrono a farlo maturare.
La corsia prioritaria. L'articolo 8 del D.M. 23 gennaio 2015, richiamato dalla circolare, applica la disposizione dell'art. 38-bis, comma 10, del decreto IVA — l'erogazione dei rimborsi in via prioritaria — «ai soggetti passivi che hanno effettuato operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 17-ter», nel rispetto dei presupposti dell'art. 30, secondo comma, lettera a).
Tradotto per chi gestisce un cantiere: se lavori stabilmente con la PA, il rimborso trimestrale non è un'eccezione ma il modo normale di rientrare. Vale la pena impostarlo con il commercialista prima che il credito diventi ingestibile, non dopo.
La lista per la prima fattura a un committente pubblico
- Chiedi l'attestazione del comma 1-quater. Per iscritto, prima di fatturare.
- Verifica se la prestazione è in reverse charge. Se lo è, il reverse charge vince e la scissione non si scrive.
- Per gli acquisti misti, fatti dare la ripartizione commerciale/istituzionale dall'ente.
- Annotazione «scissione dei pagamenti» e, nel file, esigibilità
S. - Non contare quell'IVA in cassa. Nel preventivo di tesoreria entra solo l'imponibile.
- Programma i rimborsi trimestrali invece di aspettare la dichiarazione annuale.
- Segna in agenda il 30 giugno 2029. L'istituto vive di autorizzazioni triennali, e la prossima proroga non è scontata.
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Aggiornato al 24 agosto 2026. Questo articolo espone il quadro normativo e di prassi e non sostituisce la consulenza di un commercialista. L'appartenenza di un singolo ente o di una singola società al perimetro dell'articolo 17-ter dipende da assetti proprietari che cambiano nel tempo: l'attestazione del comma 1-quater serve esattamente a questo.
Cosa fa Zirko, e cosa no. Per l'Italia Zirko genera il file FatturaPA nei profili FPR12 e FPA12, ma non gestisce la scissione dei pagamenti: non c'è l'interruttore che imposta l'esigibilità IVA a S, né l'annotazione automatica in fattura. Non c'è nemmeno l'inversione contabile italiana. Sono due lacune note e stanno scritte qui perché una fattura verso un ente pubblico senza quelle due indicazioni è una fattura che l'ente rifiuta o paga male — e in entrambi i casi lo scopri con settimane di ritardo. Quello che Zirko fa è tenere insieme il resto: le posizioni, le quantità, gli stati di avanzamento e le aliquote italiane 22, 10, 5 e 4 per cento, con il documento reso immodificabile una volta emesso e correggibile solo con una nota, mai con una modifica.

Domande frequenti
Lo split payment è ancora in vigore nel 2026?
Sì. L'articolo 17-ter, comma 1-ter, del DPR 633/1972 lega la durata della scissione dei pagamenti alla misura di deroga concessa dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE. La deroga è stata rinnovata con la decisione di esecuzione (UE) 2026/1728, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 15 luglio 2026: lo split payment resta applicabile fino al 30 giugno 2029.
Chi rientra oggi nello split payment?
Le amministrazioni pubbliche come definite dall'art. 1, comma 2, della legge 196/2009, e i soggetti elencati dal comma 1-bis dell'art. 17-ter: enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese aziende speciali e ASP; fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per almeno il 70 per cento del fondo di dotazione; società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio e dai Ministeri; società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche; società partecipate per almeno il 70 per cento del capitale.
Le società quotate sono ancora nello split payment?
No. La lettera d) del comma 1-bis, che riguardava le società quotate nell'indice FTSE MIB, è stata soppressa dal D.L. 17 giugno 2025, n. 84. L'articolo 10, comma 2, dello stesso decreto stabilisce che la soppressione «ha effetto a decorrere dal 1° luglio 2025 e si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data».
Cosa devo scrivere in fattura?
L'IVA va esposta normalmente, ma non ti viene pagata. Secondo l'articolo 2 del D.M. 23 gennaio 2015, i fornitori «emettono la fattura secondo quanto previsto dall'articolo 21 del decreto n. 633 del 1972 con l'annotazione scissione dei pagamenti» (Agenzia delle Entrate, circolare 15/E del 13 aprile 2015). Nel file FatturaPA l'esigibilità dell'IVA si indica con il valore S.
Split payment e reverse charge si applicano insieme?
No, e la ragione sta nel testo dell'articolo 17-ter, comma 1: la scissione riguarda le operazioni per le quali i committenti «non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto». Nell'inversione contabile il committente è proprio il debitore d'imposta. La circolare 15/E/2015 lo conferma: gli acquisti in reverse charge sono esclusi dallo split payment «per espressa previsione normativa».
Come faccio a sapere se il mio committente rientra nello split payment?
Glielo chiedi per iscritto. L'articolo 17-ter, comma 1-quater, prevede che «a richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo», e chi è in possesso di quell'attestazione è tenuto ad applicare il regime.
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Fonti
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 17-ter — Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società (verificato: 24 agosto 2026)
- D.L. 17 giugno 2025, n. 84, art. 10 — soppressione della lettera d) del comma 1-bis (società quotate FTSE MIB) (verificato: 24 agosto 2026)
- Agenzia delle Entrate, Circolare n. 15/E del 13 aprile 2015 — scissione dei pagamenti, adempimenti dei fornitori, esclusioni e rapporto con il reverse charge (verificato: 24 agosto 2026)
- FiscoOggi (Agenzia delle Entrate) — Split payment per altri tre anni, l'Ue proroga il sistema fino al 2029, decisione di esecuzione (UE) 2026/1728 (verificato: 24 agosto 2026)
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-bis — esecuzione dei rimborsi, comma 10 sui rimborsi prioritari (verificato: 24 agosto 2026)
- MEF — Split payment P.A.: si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015 (decreto attuativo del 23 gennaio 2015) (verificato: 24 agosto 2026)