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DURC: come si ottiene davvero, quanto vale e cosa lo fa saltare

Il DURC non si chiede con un modulo: si interroga con il codice fiscale. Validità 120 giorni, 15 giorni per regolarizzare e una soglia di 150 euro sotto cui il debito non conta.

Zirko RedaktionPubblicato: Aggiornato: 10 min di lettura

Indice

Il DURC non è un certificato che si chiede: è una risposta che il sistema calcola quando qualcuno digita il tuo codice fiscale. L'articolo 6, comma 1, del D.M. 30 gennaio 2015 lo descrive esattamente così — «tramite un'unica interrogazione negli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili», indicando «esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare».

Da questo discendono tre conseguenze che nella pratica contano più di tutto il resto: il tuo committente può guardare da solo, senza chiederti nulla; la validità di 120 giorni parte dal giorno dell'interrogazione, non dal giorno in cui il documento ti serve; e se un DURC valido esiste già, il sistema ti rimanda a quello — anche se nel frattempo hai pagato.

Da dove viene questa regola

La base sta nell'articolo 4 del D.L. 20 marzo 2014, n. 34, convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, che ha rinviato a un decreto interministeriale la definizione dei «requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica nonché le ipotesi di esclusione». Quel decreto è il D.M. 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, in vigore dopo trenta giorni. Da allora il DURC cartaceo richiesto a sportello non esiste più.

Chi può interrogare la tua posizione

L'articolo 1 elenca sei soggetti abilitati. Tre riguardano da vicino un'impresa artigiana o edile:

  • le stazioni appaltanti e, in generale, i soggetti dell'art. 3, comma 1, lettera b), del DPR 207/2010 — spesso gli stessi enti per cui vale anche la scissione dei pagamenti;
  • gli Organismi di attestazione SOA;
  • l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse.

Quest'ultima riga è il punto in cui molti si sbagliano. Il committente privato non può interrogare la tua posizione senza delega; le pubbliche amministrazioni sì, in quanto rientrano nelle categorie proprie. In pratica, per un lavoro privato in edilizia il committente o il suo tecnico ti chiederanno una delega — oppure ti chiederanno di scaricare tu il documento e consegnarlo.

La verifica può essere fatta per tuo conto dal consulente del lavoro o dagli altri soggetti abilitati dall'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 (art. 6, comma 2).

Cosa guarda il sistema: i requisiti di regolarità

L'articolo 3 fissa il perimetro temporale, e non è banale:

«La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell'impresa stessa nonché, i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica e' effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.»

Tradotto: un'interrogazione fatta il 10 settembre guarda quello che era scaduto fino al 31 luglio. Il contributo di agosto, ancora fresco, non entra nel giudizio. È un margine reale, e conviene conoscerlo prima di andare nel panico.

La regolarità sussiste comunque in sei situazioni elencate dal comma 2, e sono quelle che salvano le imprese in difficoltà:

  1. rateizzazioni concesse da INPS, INAIL, Casse edili o dagli Agenti della riscossione;
  2. sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;
  3. crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione verificata e accettata dagli Enti;
  4. crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo, fino alla decisione che respinge il ricorso;
  5. crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario, fino al passaggio in giudicato;
  6. crediti affidati agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella o dell'avviso di addebito.

Il punto 1 merita una riga in più: una rateizzazione in corso e rispettata rende regolari. Non è una zona grigia, è scritto nel decreto.

La soglia dei 150 euro

Il comma 3 dello stesso articolo:

«Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si e' determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge.»

Attenzione a «ciascuna Gestione»: la soglia non è un totale di 150 euro sull'impresa, ma 150 euro per gestione. Tre gestioni con 140 euro di scostamento ciascuna restano regolari; una sola gestione con 160 euro no.

Quando la verifica non torna regolare

L'articolo 4 descrive un procedimento con tempi stretti e un effetto collaterale che quasi nessuno spiega.

Primo: l'Ente che rileva l'irregolarità trasmette tramite PEC all'interessato o al suo delegato «l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo». Se la casella PEC dell'impresa non è presidiata, il termine corre lo stesso.

Secondo: hai «un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito» per sistemare. Regolarizzare entro i 15 giorni genera il documento (comma 3).

Terzo — ed è la parte utile: l'invito a regolarizzare «impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato». Cioè: mentre sei nella finestra dei 15 giorni, un secondo committente che interroga non riceve un DURC negativo. Riceve nulla, e aspetta.

Quarto: scaduti inutilmente i 15 giorni, «la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità» (comma 4). Il tuo committente vede quanto devi e a chi.

Il documento: cosa contiene e per quanto vale

L'articolo 7 stabilisce forma e durata:

«L'esito positivo della verifica di regolarita' genera un Documento in formato "pdf" non modificabile» con la denominazione, la sede legale e il codice fiscale del soggetto verificato, l'iscrizione a INPS, INAIL e ove previsto alle Casse edili, la dichiarazione di regolarità, il numero identificativo, la data della verifica e quella di scadenza.

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«Il Documento di cui al comma 1 ha validita' di 120 giorni dalla data effettuazione della verifica».

E l'articolo 6, comma 3, chiude il cerchio: «Qualora, in riferimento al soggetto per il quale si chiede la verifica, sia gia' stato emesso il Documento di cui all'art. 7 in corso di validita', la procedura rinvia allo stesso Documento».

Questo è il meccanismo che sorprende di più. Se a marzo un committente ha interrogato la tua posizione mentre eri irregolare, il DURC negativo non è un documento che circola — ma se a marzo l'interrogazione era positiva, quel PDF resta il documento valido fino a luglio, e nessuno ne genera uno nuovo prima. La data che conta è la data della verifica, che sta stampata sul documento: leggila prima di consegnarlo a chi ti chiede «un DURC aggiornato».

Le cause ostative: quando il problema non sono i contributi

L'articolo 8 introduce un secondo binario, ai soli fini del godimento di benefici normativi e contributivi (art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296): certe violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro bloccano la regolarità per periodi fissi, elencati nell'Allegato A del decreto. Alcuni esempi dall'allegato:

ViolazionePeriodo di non regolarità
Art. 437 c.p. (rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni)24 mesi
Art. 589, comma 2, c.p. (omicidio colposo con violazione delle norme antinfortunistiche)24 mesi
Art. 590, comma 3, c.p. (lesioni colpose con violazione delle norme antinfortunistiche)18 mesi
Varie violazioni sanzionate dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (artt. 55, 68, 87, 159, 165, 170, 178, 219, 262, 282)12 mesi

Per un'impresa edile è la parte da leggere per intero, perché non c'è pagamento che la annulli: il periodo di non regolarità decorre e basta.

Le procedure concorsuali non sono automaticamente un no

L'articolo 5 salva quattro situazioni, a condizioni precise:

  • concordato con continuità aziendale (art. 186-bis r.d. 267/1942): regolare fra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, se il piano prevede l'integrale soddisfazione dei crediti di INPS, INAIL e Casse edili;
  • fallimento con esercizio provvisorio: regolare per gli obblighi scaduti prima dell'autorizzazione, purché insinuati;
  • amministrazione straordinaria: regolare se i debiti anteriori risultano insinuati;
  • accordo sui crediti contributivi ex art. 182-ter: regolare fra la pubblicazione dell'accordo e la sua omologazione.

In tutti e quattro i casi resta la condizione del comma 5: l'impresa deve essere regolare per i periodi che decorrono dalla data di apertura della procedura. Il passato è congelato, il presente no.

Cinque abitudini che valgono più di qualsiasi rincorsa

  1. Interroga tu la tua posizione a inizio trimestre, non quando serve. Se salta fuori un problema, hai davanti la finestra dei 15 giorni invece di una gara persa.
  2. Presidia la PEC. L'invito a regolarizzare arriva lì e da lì partono i 15 giorni. Una casella scaduta o piena è, in pratica, un DURC negativo.
  3. Guarda la data di verifica, non la data di scarico. Un DURC di 118 giorni è ancora valido oggi e non lo sarà lunedì.
  4. Se hai una rateizzazione, rispettala al giorno. È l'unica cosa che tiene in piedi la regolarità mentre paghi un arretrato.
  5. Le denunce retributive contano quanto i versamenti. L'articolo 3 subordina il perimetro dei due mesi alla scadenza del termine di presentazione delle denunce: una denuncia non trasmessa non ti protegge, ti espone.

Il DURC entra nel flusso proprio nel punto in cui il lavoro diventa fattura: prima di incassare da un committente pubblico o da un lavoro con detrazione conviene controllarlo, non dopo. La sequenza completa, dal sopralluogo alla firma del preventivo, è in Preventivo lavori edili: dal sopralluogo alla firma, in ordine.

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Aggiornato al 24 agosto 2026. Questo articolo espone il contenuto del D.M. 30 gennaio 2015 e non sostituisce la consulenza di un consulente del lavoro. Le prassi operative di INPS, INAIL e delle singole Casse edili possono cambiare senza che cambi il decreto.

Cosa fa Zirko, e cosa no. Zirko non interroga INPS, INAIL o le Casse edili e non avvisa alla scadenza dei 120 giorni: non esiste alcun collegamento con gli enti previdenziali, ed è una scelta, non una lacuna. Quello che Zirko fa è la base sotto il DURC — la registrazione delle ore per dipendente, con data, inizio, fine, pausa e commessa, esportabile per chi elabora le buste paga e le denunce retributive da cui dipende metà del giudizio dell'articolo 3. Il PDF del DURC può essere caricato nella cartella del progetto, dove lo vedono anche le persone in cantiere; la data di scadenza però la devi guardare tu.

Domande frequenti

Quanto dura il DURC?

120 giorni dalla data di effettuazione della verifica, non dalla data in cui lo scarichi. Lo dice l'articolo 7, comma 2, del D.M. 30 gennaio 2015: «Il Documento di cui al comma 1 ha validita' di 120 giorni dalla data effettuazione della verifica». Se qualcuno ha già interrogato la tua posizione un mese fa, la procedura rimanda a quel documento invece di generarne uno nuovo (art. 6, comma 3).

Chi può richiedere il DURC di un'impresa?

L'articolo 1 del D.M. 30 gennaio 2015 elenca sei categorie: le stazioni appaltanti, gli Organismi di attestazione SOA, le amministrazioni concedenti, le amministrazioni procedenti e i gestori di pubblici servizi, «l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega, chiunque vi abbia interesse», e le banche o gli intermediari finanziari previa delega, per le cessioni di crediti certificati.

Un piccolo debito contributivo mi blocca il DURC?

No, se resta sotto soglia. L'articolo 3, comma 3, del D.M. 30 gennaio 2015 dice che non si considera grave lo scostamento fra somme dovute e somme versate «che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge». La soglia si misura per ciascuna Gestione nella quale l'omissione si è determinata, non sul totale.

Cosa succede se il DURC risulta irregolare?

INPS, INAIL o la Cassa edile ti mandano per PEC un invito a regolarizzare con l'indicazione analitica delle cause. Hai un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica (art. 4, commi 1 e 2). L'invito blocca ulteriori verifiche per tutto quel termine e comunque per non più di 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato. Se regolarizzi entro i 15 giorni, il documento viene generato.

Serve il DURC anche per i lavori privati?

Sì, in edilizia. L'articolo 2, comma 2, del D.M. 30 gennaio 2015 dice che il documento sostituisce il DURC previsto per l'erogazione di sovvenzioni e contributi, «nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia», e per il rilascio dell'attestazione SOA.

Le imprese edili senza dipendenti hanno la Cassa edile nel DURC?

La verifica riguarda INPS, INAIL e, «per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attivita' dell'edilizia», le Casse edili (art. 2, comma 1). Sono competenti ad attestare la regolarità soltanto le Casse costituite da associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

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Fonti

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