Reverse charge in edilizia: quando la fattura esce senza IVA
L'inversione contabile dell'articolo 17, sesto comma, lettera a-ter non dipende dal contratto ma dal codice ATECO della prestazione: la caldaia sostituita ne resta fuori.
Zirko RedaktionPubblicato: Aggiornato: 12 min di lettura

Indice
- Il testo, per intero
- La regola che ribalta l'intuizione: non conta il contratto
- Le lavorazioni, codice per codice
- Cos'è un «edificio» per l'Agenzia
- Il caso che manda in confusione tutti: cessione con posa in opera
- Il contratto unico: spacchettare, salvo una eccezione
- Split payment e reverse charge non convivono
- Le sanzioni, in tutte e due le direzioni
- La fattura, riga per riga
- Prima della prossima fattura
In edilizia ci sono due reverse charge, non uno, e non hanno gli stessi presupposti. Quello vecchio, della lettera a), riguarda soltanto il subappalto. Quello del 2015, della lettera a-ter), riguarda quattro tipi di lavorazione a prescindere dal contratto — e il criterio per riconoscerle non è giuridico ma statistico: il codice ATECO che descrive la prestazione.
Chi confonde le due cose sbaglia nella direzione più costosa: applica l'inversione contabile solo quando è subappaltatore, e addebita l'IVA su un impianto elettrico installato direttamente per un'impresa committente. Quella fattura è irregolare.
Il testo, per intero
L'articolo 17, sesto comma, del DPR 633/1972 elenca i casi in cui si applica il meccanismo del quinto comma. I due che interessano il comparto edile:
«a) alle prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla lettera a-ter), compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori;»
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«a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;»
E il quinto comma dice cosa deve esserci sulla carta:
«La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l'annotazione "inversione contabile" e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese».
Nota la ripartizione dei compiti: tu emetti senza imposta, il committente integra e registra. La correttezza della tua fattura non dipende da quello che lui farà dopo.
La regola che ribalta l'intuizione: non conta il contratto
La circolare 14/E del 27 marzo 2015 dell'Agenzia delle Entrate è il documento che ha messo ordine, e il passaggio decisivo è questo:
«Va evidenziato, altresì, che per le prestazioni di cui alla lettera a-ter) il sistema dell'inversione contabile si applica a prescindere: dal rapporto contrattuale stipulato tra le parti; dalla tipologia di attività esercitata.»
La relazione tecnica alla legge di stabilità 2015, citata dalla stessa circolare, lo dice ancora più chiaramente: «il reverse charge riguarderebbe non soltanto le opere effettuate nei contratti di subappalto, bensì tutte le prestazioni rese nei rapporti B2B, anche nei confronti dei committenti che non operano nel settore edile o dei contraenti generali».
Due esempi della circolare, che valgono più di una definizione:
- l'appalto di prestazioni di completamento di un edificio reso a un'impresa di costruzioni → lettera a-ter), inversione contabile;
- il servizio di pulizia reso da un'impresa a uno studio professionale → lettera a-ter), inversione contabile.
Nel secondo caso non c'è nulla di edile, né nel committente né nel contratto. Conta la prestazione.
E la lettera a) che fine fa? Continua ad applicarsi «solo alle ipotesi di subappalto relativamente alle attività identificate dalla sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO, diverse da quelle di installazione di impianti, demolizione e completamento». Cioè: la costruzione vera e propria di un edificio, in subappalto, resta lettera a).
Le lavorazioni, codice per codice
La circolare 14/E indica il metodo — «si ritiene [...] che debba farsi riferimento unicamente ai codici attività della Tabella ATECO 2007» — e poi elenca le voci. Attenzione a un punto che si sbaglia spesso: non è il codice ATECO della tua impresa a decidere, ma quello che descrive oggettivamente la lavorazione. La circolare aggiunge anzi che se svolgi sistematicamente attività riconducibili a quei codici senza averle comunicate ai sensi dell'art. 35, comma 3, del decreto IVA, il reverse charge si applica lo stesso e tu devi adeguare il codice.
Demolizione
- 43.11.00 — Demolizione
Installazione di impianti relativi ad edifici
- 43.21.01 — Impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)
- 43.21.02 — Impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
- 43.22.01 — Impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione)
- 43.22.02 — Impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
- 43.22.03 — Impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati, manutenzione e riparazione)
- 43.29.01 — Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
- 43.29.02 — Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
- 43.29.09 — Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a., limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici
Completamento di edifici
- 43.31.00 — Intonacatura e stuccatura
- 43.32.01 — Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate
- 43.32.02 — Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili — con l'esclusione espressa della posa in opera di «arredi»
- 43.33.00 — Rivestimento di pavimenti e di muri
- 43.34.00 — Tinteggiatura e posa in opera di vetri
- 43.39.01 — Attività non specializzate di lavori edili, muratori, limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici
- 43.39.09 — Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.
Servizi di pulizia
- 81.21.00 — Pulizia generale (non specializzata) di edifici
- 81.22.02 — Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali, escluse le attività di pulizia specializzata di impianti e macchinari industriali
Due esclusioni esplicite da tenere a mente: la preparazione del cantiere (codice 43.12) resta fuori, «in quanto le stesse non sono riferibili alla fase del completamento, bensì a quella propedeutica della costruzione»; e il rifacimento della facciata di un edificio invece rientra fra i servizi di completamento — lo dice la circolare in modo esplicito.
La circolare 37/E del 22 dicembre 2015 ha aggiunto la manutenzione degli impianti: rientrano nella voce «installazione di impianti» non solo i servizi di installazione ma anche quelli di manutenzione e riparazione, anche se eseguiti da soggetti diversi da chi ha installato.
Cos'è un «edificio» per l'Agenzia
La lettera a-ter) dice «relative ad edifici», e il perimetro non è quello dei beni immobili. La circolare 14/E prende la definizione dall'articolo 2 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192:
«un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno»
e ne trae conclusioni operative:
| Rientra | Non rientra |
|---|---|
| Fabbricati ad uso abitativo e strumentale, anche di nuova costruzione | Terreni e parti del suolo |
| Parti di essi, ad esempio il singolo locale di un edificio | Parcheggi, piscine, giardini |
| Edifici in corso di costruzione, categoria catastale F3 | Beni mobili di ogni tipo |
| Unità in corso di definizione, categoria catastale F4 |
Con un'eccezione che salva molti casi pratici: piscine, giardini e simili rientrano se costituiscono un elemento integrante dell'edificio — la circolare cita «piscine collocate sui terrazzi, giardini pensili, impianti fotovoltaici collocati sui tetti».
La circolare 37/E aggiunge il caso degli impianti in parte esterni: il reverse charge si applica «ogni volta che l'installazione di un impianto sia funzionale o servente all'edificio, anche se parte dell'impianto è posizionata all'esterno». Rientrano quindi la videosorveglianza con telecamere esterne e centralina interna, il citofono, il climatizzatore con motore esterno, l'impianto idraulico con tubazioni esterne fino alla rete fognaria.
Il caso che manda in confusione tutti: cessione con posa in opera
La circolare 14/E esclude dal reverse charge le forniture di beni con posa in opera:
«devono ritenersi escluse dal reverse charge le forniture di beni con posa in opera in quanto tali operazioni, ai fini IVA, costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi, poiché la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene»
Il criterio non è aritmetico. Non basta che il bene costi molto e la manodopera poco. Si guarda se la fornitura del bene costituisce un semplice mezzo per la produzione dell'opera (allora è appalto, quindi servizio) oppure se il lavoro è lo scopo essenziale del contratto, e in ultima analisi alla volontà contrattuale delle parti.
L'esempio che la prassi porta più spesso è la sostituzione di una caldaia: l'acquisto del bene dipende anche dalla sua installazione, le due operazioni sono indissociabili, e si tratta di cessione con posa in opera — quindi IVA nei modi ordinari. Un intervento di manutenzione sull'impianto di riscaldamento, invece, è servizio, e va in inversione contabile.
Il contratto unico: spacchettare, salvo una eccezione
Quando un solo contratto contiene lavorazioni soggette a reverse charge e lavorazioni ordinarie, la circolare 14/E impone la scomposizione:
«si dovrà procedere alla scomposizione delle operazioni, individuando le singole prestazioni assoggettabili al regime del reverse charge. Ciò in quanto il meccanismo dell'inversione contabile, attesa la finalità antifrode, costituisce la regola prioritaria.»
Le prestazioni vanno distinte ai fini della fatturazione, non solo nel preventivo.
L'eccezione, però, è quella che copre il grosso dei cantieri. Se il contratto unico di appalto ha per oggetto la costruzione di un edificio, oppure interventi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del DPR 6 giugno 2001, n. 380, «in una logica di semplificazione» si applicano le regole ordinarie e non l'inversione contabile, anche per le componenti che isolatamente vi rientrerebbero.
Nello stesso senso la circolare 37/E: un contratto unico di appalto che ha per oggetto la demolizione e la successiva costruzione di un nuovo edificio segue le regole ordinarie, mentre la sola demolizione andrebbe in reverse charge.
Il che significa che la domanda giusta, prima di fatturare, non è «che lavori ho fatto?» ma «che cosa dice il contratto che ho firmato?».
Split payment e reverse charge non convivono
Se il committente è una Pubblica Amministrazione o un ente soggetto alla scissione dei pagamenti, il conflitto si risolve da sé leggendo l'articolo 17-ter, comma 1: la scissione riguarda le operazioni «per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto». In inversione contabile il committente è debitore d'imposta. Quindi il reverse charge prevale e la fattura esce senza IVA, senza annotazione di scissione.
Le sanzioni, in tutte e due le direzioni
La riforma sanzionatoria ha lasciato in piedi una struttura simmetrica, e vale la pena leggerla perché smonta il panico:
| Situazione | Chi paga | Quanto | Norma |
|---|---|---|---|
| Il committente omette gli adempimenti dell'inversione contabile | committente | da 500 a 10.000 euro; se l'operazione non risulta in contabilità, 5 % dell'imponibile con minimo 1.000 euro | art. 6, comma 9-bis |
| C'erano i presupposti, ma il prestatore ha addebitato l'IVA | committente, in solido il prestatore | da 250 a 10.000 euro; il committente non deve assolvere l'imposta, la detrazione resta | art. 6, comma 9-bis.1 |
| Non c'erano i presupposti, ma si è applicata l'inversione contabile | prestatore, in solido il committente | da 250 a 10.000 euro; il prestatore non deve versare l'imposta, la detrazione resta | art. 6, comma 9-bis.2 |
| Prestazione non documentata in inversione contabile | prestatore | 5 % dei corrispettivi, minimo 300 euro | art. 6, commi 2 e 4 |
In due casi su quattro la sanzione è fissa e la detrazione è salva — salvo l'intento di evasione o di frode, di cui sia provata la consapevolezza. Sbagliare l'inquadramento in buona fede è un errore serio ma circoscritto; sbagliarlo apposta è un'altra cosa.
La fattura, riga per riga
- Nessuna imposta addebitata. Imponibile, aliquota nessuna.
- L'annotazione «inversione contabile», richiesta dall'articolo 17, quinto comma, con l'eventuale indicazione della norma — scrivere «art. 17, comma 6, lett. a-ter), DPR 633/1972» chiarisce anche al committente quale casella usare.
- Nel file FatturaPA, campo Natura: N6.7 per le prestazioni della lettera a-ter), N6.3 per il subappalto edile della lettera a).
- Il committente integra: essendo il file XML non modificabile, l'integrazione avviene con un documento separato trasmesso allo SdI (tipo documento della serie TD16–TD19), non correggendo la tua fattura.
- Se il contratto è misto, due blocchi di righe distinti, con due trattamenti IVA distinti.
Prima della prossima fattura
- Il cliente è soggetto passivo IVA? Se no, IVA ordinaria e fine del ragionamento.
- Che lavorazione ho reso, in termini ATECO? Non «che impresa sono», ma «che cosa ho fatto».
- È un edificio? Un capannone sì, un parcheggio scoperto no, il fotovoltaico sul tetto sì.
- È servizio o cessione con posa in opera? Guarda il contratto, non il rapporto fra i prezzi.
- Il contratto è unico e riguarda costruzione, restauro, risanamento o ristrutturazione ex art. 3, comma 1, lett. c) e d), DPR 380/2001? Allora regole ordinarie su tutto.
- Il committente è un ente in split payment? Il reverse charge prevale.
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Aggiornato al 24 agosto 2026. Questo articolo espone il quadro normativo e di prassi e non sostituisce la consulenza di un commercialista. La qualificazione di una singola lavorazione — servizio o cessione con posa in opera, completamento o preparazione del cantiere — dipende dal caso concreto e dal contratto.
Cosa fa Zirko, e cosa no. Va detto senza giri di parole: per l'Italia Zirko oggi offre le aliquote 22, 10, 5 e 4 per cento più il 0 per cento delle cessioni intracomunitarie, e non ha l'interruttore dell'inversione contabile — né per la lettera a) né per la lettera a-ter). Una fattura in reverse charge per un cantiere italiano oggi con Zirko non si emette. L'interruttore esiste per Germania, Austria, Paesi Bassi e Regno Unito, dove il meccanismo è già mappato riga per riga con la sua norma; per l'Italia manca, ed è una lacuna, non una scelta. Quando ci sarà, sarà una voce d'imposta con la sua fonte accanto, come per gli altri paesi — non una casella libera in cui scrivere una dicitura.
Domande frequenti
Quando si applica il reverse charge in edilizia?
Quando la prestazione è di pulizia, demolizione, installazione di impianti o completamento relativa a edifici e il committente è un soggetto passivo IVA (art. 17, sesto comma, lettera a-ter), DPR 633/1972). Non conta il tipo di contratto né il settore in cui opera il committente: la circolare 14/E del 27 marzo 2015 chiarisce che si applica «a prescindere dal rapporto contrattuale stipulato tra le parti» e «dalla tipologia di attività esercitata».
Come si capisce se una lavorazione rientra nella lettera a-ter)?
Con i codici ATECO 2007. La circolare 14/E/2015 dice che «in una logica di semplificazione e allo scopo di evitare incertezze interpretative, si ritiene [...] che debba farsi riferimento unicamente ai codici attività della Tabella ATECO 2007». Non è il codice attività dell'impresa a contare, ma quello che descrive oggettivamente la prestazione resa.
Il reverse charge vale anche verso i clienti privati?
No, mai. L'inversione contabile presuppone un committente soggetto passivo IVA che possa assolvere l'imposta. A un privato la fattura si emette sempre con IVA, qualunque sia la lavorazione.
La sostituzione di una caldaia va in reverse charge?
Secondo la circolare 14/E/2015 no, perché è una cessione di bene con posa in opera e non una prestazione di servizi: sono escluse dal reverse charge «le forniture di beni con posa in opera in quanto tali operazioni, ai fini IVA, costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi, poiché la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene». Il criterio non è il rapporto fra il valore del bene e quello della manodopera, ma quale delle due prevale nella volontà contrattuale.
Cosa si scrive sulla fattura in inversione contabile?
Nessuna imposta addebitata e l'annotazione «inversione contabile», con l'eventuale indicazione della norma (art. 17, quinto comma, DPR 633/1972). Nel file FatturaPA il campo Natura è N6.7 per le prestazioni della lettera a-ter) e N6.3 per il subappalto edile della lettera a).
Cosa succede se applico il reverse charge dove non andava?
Se il committente ha assolto l'imposta con inversione contabile in assenza dei presupposti, il prestatore non deve versare l'imposta ma è punito con una sanzione da 250 a 10.000 euro, di cui risponde in solido anche il committente (art. 6, comma 9-bis.2, D.Lgs. 471/1997). Nel caso opposto — IVA addebitata dove serviva l'inversione — la sanzione è la stessa, a carico del committente e in solido con il prestatore (comma 9-bis.1). In entrambi i casi resta fermo il diritto alla detrazione, salvi i casi di frode.
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Fonti
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 17 — Debitore d'imposta (quinto e sesto comma) (verificato: 24 agosto 2026)
- Agenzia delle Entrate, Circolare n. 14/E del 27 marzo 2015 — Reverse charge, estensione a nuove fattispecie nel settore edile ed energetico (verificato: 24 agosto 2026)
- Agenzia delle Entrate, Circolare n. 37/E del 22 dicembre 2015 — ulteriori questioni sull'ambito di applicazione dell'art. 17, sesto comma, lettera a-ter) (verificato: 24 agosto 2026)
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 6 — sanzioni, commi 9-bis, 9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3 (verificato: 24 agosto 2026)
- DPR 6 giugno 2001, n. 380, art. 3 — Testo Unico dell'edilizia, definizioni degli interventi edilizi (verificato: 24 agosto 2026)
- Agenzia delle Entrate — Normativa, prassi e regole tecniche, fatture elettroniche (tabella Natura e Tipo Documento delle specifiche tecniche) (verificato: 24 agosto 2026)