Ritenuta d'acconto: l'11 per cento sul bonifico parlante
L'artigiano non subisce la ritenuta dei professionisti ma l'11 per cento sui bonifici dei bonus edilizi e il 4 per cento del condominio: quale prevale e come si calcola la base.
Zirko RedaktionPubblicato: Aggiornato: 10 min di lettura
Indice
- Prima cosa: quale ritenuta *non* ti riguarda
- La ritenuta dell'11 per cento sui bonifici dei bonus
- La base di calcolo: al netto dell'IVA, con l'aliquota più alta
- La ritenuta del 4 per cento del condominio
- Quando si incrociano: una sola ritenuta, non due
- Come si recupera
- Quello che arriva nel 2028, e vale la pena sapere adesso
- La lista pratica
Fai il lavoro, emetti la fattura da 12.200 euro con IVA al 10 per cento, e sul conto arrivano 10.900 euro. Nessuno ti ha contestato niente: la banca ha trattenuto l'11 per cento perché il tuo cliente ha pagato con un bonifico per una detrazione edilizia. È una ritenuta d'acconto, la recuperi in dichiarazione, ma nel frattempo mancano 1.100 euro dalla cassa di questo mese.
Questa è la ritenuta che un'impresa artigiana subisce davvero. Quella di cui parlano tutti — il 20 per cento del professionista — non la riguarda.
Prima cosa: quale ritenuta non ti riguarda
L'articolo 25 del DPR 600/1973 si intitola «Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, sui redditi d'impresa e su altri redditi», e il primo comma colpisce i «compensi comunque denominati [...] per prestazioni di lavoro autonomo». Un idraulico che opera come impresa non percepisce compensi di lavoro autonomo: incassa corrispettivi d'impresa. Per quelli, oggi, nessuna ritenuta generale è prevista.
È il motivo per cui un committente impresa che ti chiede «devo trattenerti la ritenuta?» va corretto, non assecondato: se la trattiene senza titolo, tu incassi meno e lui ha versato una ritenuta che non doveva.
Le ritenute che un'impresa edile o artigiana subisce sono altre due, e non dipendono da chi sei ma da come ti pagano.
La ritenuta dell'11 per cento sui bonifici dei bonus
L'articolo 25 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, in vigore nella sua versione attuale:
«A decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta dell'11 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.»
Tre elementi meritano attenzione.
Chi trattiene. Non il cliente: la banca o Poste, al momento dell'accredito. Il tuo cliente dispone il bonifico dell'intero importo di fattura; è l'istituto che ti accredita meno.
Quali bonifici. Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2010, n. 94288, richiamato dalla circolare 40/E, individua i pagamenti disposti per spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico. È il cosiddetto bonifico parlante: quello che riporta la causale con il riferimento normativo, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la partita IVA di chi esegue i lavori.
Quanto. L'aliquota è cambiata più volte: 10 per cento dal 2010, poi 4, poi 8, e infine 11 per cento dal 1° marzo 2024, per effetto dell'articolo 1, comma 88, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Nel 2025 e nel 2026 non è stata toccata.
La base di calcolo: al netto dell'IVA, con l'aliquota più alta
Qui c'è una semplificazione che conviene conoscere, perché spiega un numero che altrimenti non torna. La circolare 40/E del 28 luglio 2010:
«La base di calcolo su cui operare la ritenuta non deve, però, comprendere l'IVA, in quanto altrimenti verrebbero alterate le caratteristiche di neutralità di tale imposta.»
Ma la banca non sa quanta IVA c'è nel bonifico — potrebbe essere al 10 per cento sui lavori, al 22 sui beni finiti, o mista nel caso dei beni significativi. E allora:
«per esigenze di semplificazione e di economicità nonché per evitare errori determinati da una applicazione impropria della ritenuta, si assume che, ai fini dell'applicazione della norma in esame, l'IVA venga applicata con l'aliquota più elevata.»
Nel 2010 l'aliquota più elevata era il 20 per cento; oggi è il 22 per cento. La banca scorpora quindi il 22 per cento dall'importo bonificato e applica l'11 per cento sul resto, anche quando la tua fattura porta IVA al 10 per cento.
Un esempio con i numeri. Fattura di 10.000 euro imponibile più IVA al 10 per cento: totale 11.000 euro.
| Passaggio | Importo |
|---|---|
| Bonifico disposto dal cliente | 11.000,00 € |
| Base presunta, scorporando il 22 % (11.000 ÷ 1,22) | 9.016,39 € |
| Ritenuta 11 % | 991,80 € |
| Accreditato sul conto | 10.008,20 € |
La ritenuta effettiva sull'imponibile reale è quindi poco meno del 10 per cento, non l'11. E il denaro trattenuto è quasi mille euro su una fattura di undicimila: non è un arrotondamento, è una rata di leasing.
La ritenuta del 4 per cento del condominio
Il secondo prelievo alla fonte che un'impresa incontra spesso è l'articolo 25-ter del DPR 600/1973:
«Il condominio quale sostituto di imposta opera all'atto del pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.»
Qui il sostituto è il condominio, non la banca, e la ritenuta si applica sul corrispettivo, quindi sull'imponibile. Vale per qualunque appalto: manutenzione dell'ascensore, tinteggiatura delle scale, rifacimento del tetto.
Due dettagli operativi che riguardano l'amministratore ma spiegano ritardi che vedi tu:
- il condominio versa quando le ritenute operate raggiungono 500 euro, e comunque entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno (comma 2-bis);
- i pagamenti devono avvenire tramite conti correnti bancari o postali intestati al condominio o con altre modalità tracciabili (comma 2-ter).
Quando si incrociano: una sola ritenuta, non due
È il caso più frequente in assoluto in edilizia — un condominio che paga lavori agevolati con bonifico parlante — e la circolare 40/E lo risolve senza ambiguità:
«in considerazione del carattere speciale della disciplina di cui all'art. 25 del DL n. 78 del 2010, al fine di evitare che le imprese e i professionisti che effettuano prestazioni di servizi o cessioni di beni per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica subiscano sullo stesso corrispettivo più volte il prelievo alla fonte, dovrà essere applicata la sola ritenuta del 10% prevista dal predetto decreto legge n. 78 del 2010. I sostituti d'imposta che [...] eseguono i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, pertanto, non opereranno su tali somme le ritenute ordinariamente previste dal DPR 600 del 1973.»
(La circolare parla del 10 per cento perché è del 2010: la regola del concorso è rimasta, l'aliquota è oggi l'11 per cento.)
Quindi: bonifico parlante → 11 per cento della banca, e il condominio non trattiene il 4 per cento. Se te lo trattiene lo stesso, hai subito due prelievi sullo stesso corrispettivo, e la correzione va chiesta all'amministratore prima che chiuda l'anno.
Come si recupera
La ritenuta è a titolo di acconto: non è una tassa in più, è imposta pagata in anticipo. Il provvedimento del 30 giugno 2010 impone a banche e Poste di rilasciare al beneficiario la certificazione delle ritenute operate e di indicarle nella dichiarazione dei sostituti d'imposta. In dichiarazione l'importo si scomputa dall'imposta dovuta.
Un caso ulteriore chiarito dalla circolare: chi si trova in un regime con imposta sostitutiva dell'IRPEF — il forfettario, per esempio — può scomputare la ritenuta subita «dalla medesima imposta sostitutiva». Il che, per un forfettario con imposta sostitutiva bassa, produce spesso un credito.
Il vero costo, per un'impresa, non è quindi fiscale. È di cassa: dall'accredito alla compensazione o al rimborso passano mesi, e in quei mesi i fornitori vanno pagati per intero.
Quello che arriva nel 2028, e vale la pena sapere adesso
Nell'articolo 25 del DPR 600/1973 è stato inserito, dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199, un periodo che cambia il quadro per tutte le imprese:
«La ritenuta deve essere operata con un'aliquota dello 0,5 per cento per l'anno 2028 e dell'uno per cento a decorrere dall'anno 2029, a titolo di acconto delle imposte sui redditi, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nell'esercizio di imprese da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che, al momento di ricevere il pagamento, non abbiano aderito alla proposta di concordato preventivo biennale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, o che non si trovino in regime di adempimento collaborativo.»
E subito dopo, l'eccezione che riguarda proprio l'edilizia agevolata:
«La ritenuta di cui al quinto periodo non è effettuata qualora il pagamento sia eseguito con le modalità di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78».
Cioè: con il bonifico parlante quella ritenuta non si applica, perché lì opera già l'11 per cento.
Tre cose da tenere a mente, senza allarmismi:
- Si applica ai pagamenti effettuati dal 1° gennaio 2028 (art. 1, comma 115, della legge 199/2025). Non è per domani.
- È una ritenuta sui corrispettivi d'impresa, cioè esattamente ciò che oggi non esiste. Chi opera come impresa e non aderisce al concordato preventivo biennale, dal 2028 subirà una trattenuta su ogni fattura pagata da un sostituto d'imposta.
- Le modalità attuative mancano ancora: la norma rinvia a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Finché non esce, il dettaglio operativo non è definito.
Non è una ragione per aderire al concordato preventivo — quella è una decisione fiscale che si prende con il commercialista sui propri numeri. È una ragione per sapere che dal 2028 la scelta avrà anche un effetto sulla cassa, e non solo sull'imponibile.
La lista pratica
- Chiedi al cliente come pagherà, prima di emettere. Bonifico parlante, bonifico ordinario o condominio cambiano quanto incassi, non quanto guadagni.
- Nel preventivo di cassa, sconta l'11 per cento sui lavori agevolati. È la voce che più spesso manda in rosso un mese pieno di lavoro.
- Se il committente è un condominio e paga con bonifico parlante, la ritenuta è una sola. Verificalo sull'accredito e correggi subito.
- Raccogli le certificazioni di banche e Poste: senza, in dichiarazione lo scomputo si fa a memoria.
- Se sei forfettario, la ritenuta si scomputa dall'imposta sostitutiva e spesso genera credito. Vale la pena impostarlo, non subirlo.
- Segna il 2028 in agenda insieme alla decisione sul concordato preventivo biennale.
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Aggiornato al 24 agosto 2026. Questo articolo espone il quadro normativo e di prassi e non sostituisce la consulenza di un commercialista. Le aliquote della ritenuta sui bonifici sono cambiate quattro volte in quindici anni: prima di applicare un numero, verifica che sia quello vigente alla data del pagamento.
Cosa fa Zirko, e cosa no. Zirko emette la fattura e ne calcola imponibile, imposta e totale; non calcola la ritenuta, perché la ritenuta non è un elemento della fattura ma un fatto del pagamento — e la determina la banca o il condominio, con una base presunta che il tuo documento non conosce. Quello che Zirko fa è rendere visibile la differenza: si registra l'importo realmente accreditato, con data e mezzo di pagamento, e la differenza rispetto al totale della fattura resta a video come residuo aperto finché non la sistemi. Le registrazioni di incasso non si modificano e non si cancellano — un errore si corregge con una registrazione di segno opposto, che resta nello storico. Zirko non produce la certificazione delle ritenute e non compila dichiarazioni: quella parte resta al tuo commercialista, e l'export dei documenti serve a lui.

Domande frequenti
Un'impresa artigiana subisce la ritenuta d'acconto sulle proprie fatture?
Non quella dell'articolo 25 del DPR 600/1973, che riguarda i compensi per prestazioni di lavoro autonomo. Un'impresa incassa corrispettivi d'impresa. Ne subisce però altre due, che dipendono da come il cliente paga: l'11 per cento operato dalla banca sui bonifici per oneri deducibili o detraibili (art. 25 del D.L. 78/2010) e il 4 per cento operato dal condominio sui corrispettivi di appalto (art. 25-ter del DPR 600/1973).
Quanto vale oggi la ritenuta sui bonifici dei bonus edilizi?
L'11 per cento. L'articolo 25 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 prevede che «le banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta dell'11 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta». L'aliquota è salita dall'8 all'11 per cento con la legge 30 dicembre 2023, n. 213, e si applica dal 1° marzo 2024.
La ritenuta si calcola sul lordo o sul netto dell'IVA?
Sull'importo del bonifico al netto dell'IVA. La circolare 40/E del 28 luglio 2010 dell'Agenzia delle Entrate spiega che «la base di calcolo su cui operare la ritenuta non deve comprendere l'IVA, in quanto altrimenti verrebbero alterate le caratteristiche di neutralità di tale imposta», e che poiché la banca non conosce l'imposta contenuta nel bonifico «si assume che l'IVA venga applicata con l'aliquota più elevata».
Se il committente è un condominio, subisco due ritenute?
No. La circolare 40/E/2010 risolve il concorso: per evitare che sullo stesso corrispettivo il prelievo alla fonte avvenga più volte, «dovrà essere applicata la sola ritenuta» dell'articolo 25 del D.L. 78/2010, e i sostituti d'imposta che pagano con bonifico per usufruire delle agevolazioni «non opereranno su tali somme le ritenute ordinariamente previste dal DPR 600 del 1973».
La ritenuta subita è persa?
No, è un acconto. Banche e Poste rilasciano al beneficiario la certificazione delle ritenute operate e le indicano nella dichiarazione dei sostituti d'imposta; l'importo si scomputa dall'imposta dovuta in dichiarazione. Chi è in un regime con imposta sostitutiva dell'IRPEF la scomputa dalla medesima imposta sostitutiva (circolare 40/E/2010).
È vero che dal 2028 arriva una nuova ritenuta sulle fatture delle imprese?
Sì, per chi non aderisce al concordato preventivo biennale. L'articolo 25 del DPR 600/1973, nella versione vigente, prevede una ritenuta «dello 0,5 per cento per l'anno 2028 e dell'uno per cento a decorrere dall'anno 2029» sui corrispettivi per prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate nell'esercizio di imprese da chi, al momento di ricevere il pagamento, non abbia aderito al concordato preventivo biennale o non si trovi in regime di adempimento collaborativo. La disposizione è stata introdotta dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 e si applica ai pagamenti effettuati dal 1° gennaio 2028; le modalità attuative sono rinviate a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
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Fonti
- D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 25 — Contrasto di interessi (ritenuta sui bonifici per oneri deducibili e detraibili) (verificato: 24 agosto 2026)
- Agenzia delle Entrate, Circolare n. 40/E del 28 luglio 2010 — base imponibile della ritenuta, concorso con altre ritenute, certificazione (verificato: 24 agosto 2026)
- DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 25 — Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo, sui redditi d'impresa e su altri redditi (verificato: 24 agosto 2026)
- DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 25-ter — Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore (verificato: 24 agosto 2026)
- Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), art. 1, comma 88 — aumento della ritenuta dall'8 all'11 per cento dal 1° marzo 2024 (verificato: 24 agosto 2026)
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), art. 1, commi 112-115 — norma che introduce la ritenuta sui corrispettivi d'impresa dal 2028; il testo operativo e la decorrenza risultano dalla versione vigente dell'art. 25 del DPR 600/1973 su Normattiva (verificato: 24 agosto 2026)